Nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016 è stato pubblicato il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, relativo ad interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
L’art. 45 del decreto prevede la concessione, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2016, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
1. dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del sisma, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni colpiti ed elencati nel decreto stesso e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
2. dei lavoratori suddetti, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico, per le giornate mancata prestazione dell’attività lavorativa, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
L’art. 45 del D.L. n. 189/2016 riconosce, inoltre, un’indennità pari a 5000 euro in favore di collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché lavoratori autonomi, che operino nei Comuni colpiti e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma del 24 agosto 2016.