Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 203 del 29 ottobre 2016 che attua la Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
In virtù delle modifiche apportate al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al lavoratore extraUE che dimostrerà di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale sarà rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Inoltre, ai lavoratori stagionali lo sportello unico per l’immigrazione rilascerà il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Il D.Lgs. n. 203/2016 stabilisce che il nulla osta al lavoro stagionale autorizzerà lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi