L’INPS, con messaggio n. 2674 del 27 giugno 2017, ha ribadito che, qualora il richiedente una
prestazione a sostegno del reddito opti per la modalità di pagamento con accredito su un conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata dotata di IBAN, lo stesso dovrà allegare alla domanda il modello SR163 (nell’ultima versione pubblicata in data 16 settembre 2016 che riporta anche sulla seconda pagina il campo per l’apposizione del codice fiscale del richiedente quale specifica conferma della titolarità del codice IBAN) nel quale è prevista la validazione della titolarità del codice IBAN tramite apposizione di timbro e firma da parte dell’ufficio pagatore.
Tuttavia, in alcune Regioni dove è stato allegato il vecchio modello, le domande non sono state gestite o sono state rigettate dalle sedi dell’Istituto, mentre in altre il cittadino è stato invitato ad integrare il modello precedentemente allegato alla domanda apponendo sulla seconda pagina dello stesso il codice fiscale richiesto.
L’INPS, in proposito ha chiarito che tale richiesta di integrazione è possibile e che, a seguito di tale integrazione, la definizione della domanda può avere luogo ed ha aggiunto che la definizione può aver luogo anche per le domande di indennità di disoccupazione agricola che intervengano nelle more della suddetta integrazione nei casi in cui l’IBAN, indicato nel modello SR163 precedentemente prodotto, sia già stato utilizzato nelle domande di disoccupazione agricola relative ad anni precedenti.
Il messaggio ribadisce, inoltre, che qualora il cittadino sia titolare di conto corrente in essere presso un Istituto di credito di uno dei Paesi della U.E. o dello spazio SEE, al posto del modello SR163, dovrà allegare alla domanda di prestazione il modulo cosiddetto di “IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA” (financial identification) predisposto dagli organi della comunità europea.